Sostegno economico riconosciuto alle famiglie per ogni figlio minorenne* a carico, e per ogni figlio a carico con disabilità (senza limiti di età).
L’assegno unico sostituisce gli assegni per il nucleo familiare (ANF) e le detrazioni per i figli a carico e altre misure di sostegno alla genitorialità.
* Fino a 21 anni, solo a condizione che: frequenti un corso di formazione o di laurea, o svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, o infine che svolga il servizio civile universale.
L’importo dell’assegno varia in relazione all’ISEE, all’età e al numero dei figli. L’assegno unico è una misura ‘universale’ perché viene riconosciuto anche in assenza di ISEE: in tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa. L’ISEE può essere aggiornata e allegata alla domanda anche successivamente, per ricalcolare l’importo dell’assegno nei mesi residui.
Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
L’assegno unico e universale può essere richiesto da uno dei genitori – a prescindere dalla convivenza con il figlio – oppure dal tutore, infine dai figli stessi (al compimento della maggiore età).
Nell’anno di presentazione della domanda l’Assegno Unico decorre:
– dal mese di marzo, se la domanda è presentata entro il 30 giugno
– dal mese successivo a quello di presentazione, se la domanda è presentata dopo il 30 giugno.
Canali per presentare la domanda:
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- online: sul sito www.inps.it – servizio “assegno unico e universale per i figli a carico”, con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- telefonicamente: numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure lo 06164164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite (CAF).
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ ISEE per poter usufruire dell’importo completo.
I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.
Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare annualmente la nuova DSU, per rinnovare l’ ISEE . In assenza di una nuova DSU correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato con riferimento agli importi minimi.
(necessari al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio)
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, oppure cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso unico di lavoro o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;***
- soggetto IRPEF;
- residente e domiciliato in Italia;
- (stato) residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o – in alternativa – titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
*** sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
– gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
– i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
– i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
– i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente
– Vedi inoltre il Messaggio INPS n. 2951 del 25 luglio 2022 per una ulteriore estensione dei titoli di soggiorno utili.
Per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, la misura intera* dell’assegno vale 175 euro/mese per figlio minorenne (85 euro/mese per figlio di età 18-21, e per figlio disabile di età superiore ai 21 anni), più le maggiorazioni:
- + 85 euro/mese per ciascun figlio ulteriore al secondo
- + (80-105 euro/mese) per ciascun figlio con disabilità
- + 20 euro/mese per ciascun figlio, se madre di età inferiore a 21 anni
- + 30** euro/mese per ciascun figlio minore, se entrambi i genitori sono titolari di redditi da lavoro dipendenti (** valore correlato all’ISEE)
- + 100 euro/mese per i nuclei familiari con quattro o più figli.
Per il triennio 2022-2025 è infine prevista una ulteriore maggiorazione transitoria (art. 5) di natura compensativa, correlata al valore dell’ANF e delle detrazioni percepite nel regime precedente, per i soli nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro.
* Per livelli di ISEE superiori a 15.000 euro, la misura dell’assegno si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore minimo di 50 euro/mese per figlio, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Simulatore per il calcolo dell’Assegno Unico per i figli a carico
Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.
L’assegno è erogato dall’INPS al genitore richiedente, oppure su richiesta, anche successiva, ripartito alla pari tra i genitori. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti prestazioni:
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- ANF – assegni ai nuclei familiari con figli e orfani
- detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni
- assegno di natalità (cd. Bonus bebè)
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (rimane possibile richiederlo per i mesi di gennaio e febbraio 2022)
- premio alla nascita (bonus mamma domani)
L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF
L’assegno è compatibile con le prestazioni economiche erogate da Regione e Comuni. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.
Legge 1 aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale).
Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega)
Messaggio INPS n. 4748 del 31 dicembre 2021 (Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande)
Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 (Chiarimenti)
Circolare INPS n. 34 del 28 febbraio 2022 (Riflessi sulla normativa degli AF-ANF)
Messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022 (Ulteriori chiarimenti sulle maggiorazioni per figli maggiorenni e genitori separati)
Messaggio INPS n. 1962 del 9 maggio 2022 (Rilascio nuove funzionalità: modifica della domanda, evidenzia anomalie, visualizza pagamenti)
Messaggio INPS n. 2537 del 22 giugno 2022 (l’assegno decorre dal mese di marzo dell’anno di competenza, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda)
Messaggio INPS n. 2951 del 25 luglio 2022 (titoli di soggiorno utili ai fini del diritto)
Messaggio INPS n. 3518 del 27 settembre 2022 (Modifiche introdotte dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73: Aumentati per il 2022 gli importi per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni)
Circolare INPS n. 132 del 15 dicembre 2022 (progetto di semplificazione per l’erogazione delle annualità successive senza rinnovo della domanda)
Messaggio INPS n. 724 del 17 febbraio 2023 (maggiorazione art. 4 comma 8 d.lgs. 230 – nuclei con genitori titolari di reddito da lavoro)
Messaggio INPS n. 1947 del 26 maggio 2023 (Integrazioni e compensazioni competenze anno 2022 e anno 2023)
Circolare INPS n. 76 del 10 agosto 2023 (Maggiorazione per genitori lavoratori in caso di vedovanza)
Circolare INPS n. 33 del 04-02-2025 (Procedura, aggiornamento importi e soglie: aggiornamento 2025)
Per maggiori informazioni è possibile consultare
le domande frequenti (FAQ) pubblicate sul portale INPS
la pagina facebook INPSxlaFamiglia