fonte: pagina informativa del portale INPS
Descrizione
L’assegno di natalità (anche detto Bonus Bebè) è un assegno mensile erogato dall’INPS alle famiglie per ciascun figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno viene pagato mensilmente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
Requisiti
Per accedere al bonus, è necessario:
- avere la cittadinanza italiana oppure di uno stato membro dell’Unione Europea, oppure essere in possesso di regolare permesso di soggiorno**;
- avere la stessa residenza in Italia: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed appartenere alla stessa famiglia anagrafica
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
** Per l’accesso alla prestazione dei titolari di Permesso Unico di Lavoro, cfr. da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia UE nella Causa C-350/20.
Quanto vale
Dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo varia con riferimento a 3 fasce ISEE:
ISEE* | importo mensile | totale annuo (x12) |
fino a 7mila | 160,00 euro | 1.920,00 euro |
da 7mila a 40mila | 120,00 euro | 1.440,00 euro |
oltre 40mila (o senza) | 80,00 euro | 960,00 euro |
Per i “figli successivi al primo” la misura dell’assegno è maggiorata del 20%. Si considera primo figlio del genitore richiedente il figlio, anche maggiorenne, residente in Italia e convivente con esso.
Prendiamo ad esempio la nascita di 2 gemelli nel corso del 2020, per una famiglia con ISEE < 7.000: se la madre non ha altri figli, l’importo mensile dell’assegno sarà per un gemello di 160 euro, e per l’altro di 192 euro; se invece in famiglia vive già una figlia (di 2, o di 20 anni), per entrambi i neonati l’assegno vale 192 euro.
* Se i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non sono conviventi è necessario presentare l’Isee minorenni.
RICORDA CON L’ANNO NUOVO DI AGGIORNARE L’ISEE: la DSU presentata nel corso del 2020 ha validità fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, per mantenere l’importo maggiorato nelle mensilità residue del nuovo anno, a partire dal 1° gennaio 2021 occorre presentare, tempestivamente, la DSU 2021 per il rilascio dell’ISEE 2021 necessario al calcolo dell’importo della rata di assegno di natalità spettante.
in assenza di un ISEE aggiornato, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno (pari a 80 euro al mese o a 96 euro nel caso di figlio successivo al primo), in presenza di tutti gli altri requisiti. Eventuali integrazioni dell’importo potranno essere riconosciute solo a far data dalla presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni.
Quando e come fare domanda
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni* dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
* In via transitoria, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite/adozioni/affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 3 marzo 2021 (data di pubblicazione del Messaggio INPS n. 918/2021).
ATTENZIONE: Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento. Invece, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda e verranno erogate soltanto le mensilità residue.
In caso di nascita o adozione di due o più minori (ad esempio in occasione di un parto gemellare), occorre presentare una domanda per ciascun minore.
La domanda si presenta online sul portale INPS (necessaria autenticazione con PIN, SPID o CIE). In alternativa, si può fare domanda:
- chiamando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- per delega ai soggetti intermediari abilitati (CAF, patronati,…)
Riferimenti normativi
- art. 1, co. 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
- D.P.C.M. 27 febbraio 2015 (decreto di attuazione)
- art. 23-quater Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (maggiorazione 20%)
- art. 1, co. 340 e 341, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (per il 2020)
- Circolare INPS n. 26 del 14-02-2020 (info e istruzioni 2020)
- Messaggio INPS n. 3104 dell’11 agosto 2020 (criteri istruttori 2020)
- Messaggio INPS n. 4819 del 22 dicembre 2020 (aggiornamento della DSU ai fini ISEE)
- Messaggio INPS n. 918 del 3 marzo 2021
Ultimo aggiornamento: marzo 2021.