Reddito di Emergenza (REM) 2021

fonte: portale INPS

Novità

Il decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha previsto il riconoscimento di quote ulteriori di REM, per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Le domande potranno essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021.

Con apposito messaggio l’Istituto fornirà nei prossimi giorni ulteriori chiarimenti sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici.


Il decreto Sostegni (D.L. 41 del 22 marzo 2021, art. 22) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Chi può richiedere il REM 2021

A – nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma 1)

B – soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE non superiore a 30.000 euro (comma 2). La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

Termini per la domanda

il Rem può essere richiesto all’Inps esclusivamente dal 7 al 31 maggio 2021, attraverso i seguenti canali:

Requisiti per il caso A (comma 1)

(devono sussistere congiuntamente, cioè tutti)

a) il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda.

b) reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio [400 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita’ grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE], incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

c) patrimonio mobiliare familiare (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Requisiti per il caso B (comma 2)

Nel caso difettino i requisiti di cui sopra, la norma prevede la possibilità di riconoscere comunque il beneficio a chi, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, ha smesso di ricevere NASpI o DIS-COLL, quando:

a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento sia residente in Italia al momento di presentazione della domanda;

b) il valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non sia superiore a 30.000 euro.

Incompatibilità per il REM

a) indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare;

d) Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Riferimenti normativi