Assegno temporaneo (per i figli minori a carico di genitori che non hanno diritto all’ANF)

fonte: portale INPS

vedi anche: comunicato stampa dell’INPS in data 1 luglio 2021

sito dedicato: https://assegnotemporaneo.it/

In attesa dei decreti attuativi dell’assegno unico e universale, con il decreto-legge n. 79/2021 si è introdotta una misura semestrale di sostegno economico per il periodo luglio-dicembre 2021, alternativa all’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69/1988.

Link alla scheda informativa dell’INPS

 

Requisiti del genitore richiedente

  • essere residente e domiciliato in Italia con figli a carico minori di 18 anni
  • essere esclusi dal diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 [ad es. lavoratori autonomi, disoccupati,…]
  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • ISEE minorenni in corso di validità, al cui valore è collegato l’importo dell’assegno

Categorie escluse (perché beneficiari di ANF)

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Quanto vale (in relazione all’ISEE e al numero di figli a carico]

[tabella importi assegno temporaneo 2021]

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo è inversamente proporzionale al valore ISEE del nucleo familiare:

  • per ISEE da 0 a 7.000 euro, l’assegno spetta nella misura piena:

– nuclei con 1-2 figli: 167,5 euro per ogni figlio

– nuclei con 3 o più figli: 217,8 euro per ogni figlio

  • gli importi si riducono progressivamente per valori ISEE compresi fra 7.000 e 50.000
  • per ISEE oltre 50.000 euro, l’assegno non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Come richiederlo

La domanda di Assegno temporaneo può essere presentata dal genitore richiedente a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

NB: Per le domande presentate entro il 30 ottobre (*) 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato (CAF), utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

E’ sufficiente inserire codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE in corso di validità (che non deve essere allegato).

Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC.

Riferimenti normativi