Reddito di Emergenza (REM) 2020

fonte: portale INPS

[TERMINE SCADUTO IL 30 NOVEMBRE 2020]

Il recente decreto legge n. 137/2020 (cd. Decreto ristori) ha previsto la possibilità di ottenere due ulteriori mensilità, per i mesi di novembre e dicembre 2020. Potranno presentare la nuova domanda esclusivamente:

  • i nuclei che non hanno mai ottenuto il beneficioin precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio);
  • i nuclei che hanno ottenuto solo il primo REm(quello introdotto dal decreto legge 34/2020) e non anche il secondo (quello previsto dal decreto legge 104/2020).

Per tutti i nuclei già beneficiari del REM di cui al decreto legge n. 104/2020, infatti, il riconoscimento avverrà d’ufficio, senza necessità di presentare domanda.

Manuale per i cittadini

Cos’è

Una misura di sostegno economico residuale, cioè destinata ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che non siano beneficiari di altre indennità.

Fino ad oggi sono state previste tre erogazioni:

  • Il REM è stato istituito con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
  • Successivamente, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di REM (REM d.l. 104).
  • Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto, poi, due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020 (REM d.l. 137).

Il REM d.l. 137 viene riconosciuto:

  • d’ufficio, quindi senza bisogno di presentare domanda, per i nuclei familiari già beneficiari del REM d.l. 104;
  • a domandada presentare fra il 10 novembre e il 30 novembre 2020 [TERMINE SCADUTO] – per i nuclei che non ne hanno beneficiato prima (perché non hanno presentato domanda o perché non è stato loro riconosciuto), oppure che hanno ottenuto solo il REM d.l. 34.

Quanto vale

L’importo mensile del REM si determina moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

Requisiti

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020 (per il REM di cui all’articolo 82 del decreto-legge 34/2020) e maggio 2020 (per il REM di cui all’articolo 23 del decreto-legge 104/2020) inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
    • per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
    • in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Compatibilità

Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori marittimi;
  • lavoratori dello sport.

Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

  • titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione (Ordinaria o in Deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Domande frequenti (FAQ)