Reddito di cittadinanza (RDC)

ATTENZIONE: QUESTA PAGINA NON E’ PIU’ AGGIORNATA.

fonte: pagina informativa sul portale INPS

fonte: sito informativo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Guida aggiornata per i cittadini (nov 2020)

Cos’è

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

Destinatari sono i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Requisiti

Requisiti di cittadinanza e residenza

I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea;
  • familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
  • titolare di protezione internazionale.

È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

    • ISEE ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.360 euro. Nel caso di attestazione ISEE con omissioni e/o difformità rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), il richiedente, entro 60 giorni, potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme;
    • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
    • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
      • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
      • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
      • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.

Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

    • reddito familiare non superiore alla soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai fini ISEE. Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell’ ISEE e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).

Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
  • navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Per verificare se il proprio ISEE in corso di validità dà diritto a richiedere il Reddito o la Pensione di cittadinanza è possibile utilizzare il Simulatore presente nella pagina del calcolo dell’ ISEE. Se si è già presentata una nuova DSU, accedendo al portale Inps attraverso il servizio dedicato e poi al servizio ISEE post-riforma 2015 da questa pagina, è possibile effettuare la simulazione trovando già precompilati i campi del simulatore con i dati della DSU inoltrata all’NPS. Tuttavia la simulazione non tiene conto di eventuali trattamenti correnti che potrebbero aumentare il reddito familiare e inficiare il diritto alla prestazione.

Verifica nei dettagli i requisiti

Compatibilità

Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ ISEE (articolo 2, comma 8, decreto-legge 4/2019).

È compatibile anche con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Come funziona

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza. È condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. Quest’ultimo sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiano già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato, ai sensi del decreto legislativo 147/2017, ovvero qualora i Centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo.

Questi patti possono prevedere l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

  • minorenni;
  • beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
  • beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
  • soggetti di oltre 65 anni di età;
  • soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
  • soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione.

La Pensione di Cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.

Decorrenza e durata

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

Quanto vale

Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:

  • una componente a integrazione del reddito familiare (quota A);
  • un contributo (eventuale) per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ ISEE e dal modello di domanda.

Quota A (importo annuo)

Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:

  • 6.000 euro, in caso di Reddito di Cittadinanza;
  • 7.560 euro, in caso di Pensione di Cittadinanza.

Quota B (importo annuo)

In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

  • 3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di Reddito di Cittadinanza;
  • 1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di Pensione di Cittadinanza.

Le informazioni relative al canone di locazione – e ogni eventuale variazione – devono essere dichiarate esclusivamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) in corso di validità e, in caso di accoglimento, sono verificate a ogni rinnovo mensile.

In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.

Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

L’informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RdC/PdC Esteso.

Come fare domanda

Cosa devo fare per ottenere il Reddito di cittadinanza?

Per meglio fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, le domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza possono essere presentate anche attraverso il servizio online del sito INPS, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE).

In alternativa, è possibile presentare le domande attraverso:

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso di una attestazione ISEE valida o comunque deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU).

Per facilitare la presentazione della domanda presso un CAF o un ufficio postale si consiglia di scaricare e compilare il:

Modulo Domanda Reddito di Cittadinanza

Come ritirare la Carta

Dopo aver presentato la domanda, l’INPS verificherà i requisiti. In seguito, ti sarà comunicato quando e in quale ufficio postale potrai ritirare la Carta del Reddito di cittadinanza.

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L’INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.

Utilizzo della Carta

La Carta consente di:

  • effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo);
  • effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo;
  • pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).
  • Fino al 31 dicembre 2020, la Carta è utilizzabile sul sito Poste.it per pagare le bollette di utenze domestiche (es luce, gas)

La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie elencate di seguito.

Per una serie di acquisti, l’uso della carta è vietato.

Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. Le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sottoscrivere i Patti per il lavoro o l’inclusione sociale

In funzione dei tuoi requisiti sarai convocato dai Centri per l’impiego per sottoscrivere un Patto per il Lavoro o dai Comuni per sottoscrivere un Patto per l’Inclusione sociale.

Perdita del diritto

Vi sono determinate circostanze in cui il Reddito di cittadinanza può essere perso o ridotto. Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  • non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
  • non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Per approfondire

Documenti e norme (sito Min. Lavoro e Politiche sociali)