fonte: portale INPS [art. 75, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151].
COS’È, CHI NE HA DIRITTO
L’Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, chiamato anche Assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concesso ed erogato direttamente dall’INPS a fronte della nascita(1) di un figlio/a quando la madre:
a) non beneficia dell’indennità di maternità (artt. 22, 66 e 70 del T.U.), ovvero se questa risulta inferiore all’importo dell’Assegno (in questo caso spetta la sola quota differenziale);
b) si trova in una delle seguenti particolari condizioni:
- se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale;
- se disoccupata, deve aver lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Il tempo che intercorre tra la data della perdita del diritto alle prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare il periodo delle prestazioni godute e comunque non deve essere superiore a nove mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.
(1) L’assegno è concesso anche per i casi di adozione e affidamento preadottivo. In questi casi può essere richiesto dall’altro genitore, anche adottivo/affidatario.
QUANDO, COME E DOVE RICHIEDERLO
La domanda deve essere presentata entro sei mesi:
- dalla nascita del bambino;
- dall’effettivo ingresso del minore in famiglia, nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
La domanda per l’Assegno di maternità dello Stato deve essere presentata online alla sede INPS competente, attraverso:
- servizio online dedicato;
- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- patronati
QUOTA DIFFERENZIALE
Nel caso in cui si abbia diritto a una prestazione di maternità di importo inferiore, è possibile richiedere il pagamento della quota differenziale.
Qualora sia stato concesso dal Comune l’Assegno di maternità di base (art. 74, d.lgs.151/2001), l’assegno dello Stato spetta solo per l’eventuale differenza.
RIF. NORMATIVI
- Articoli 75 e ss. del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico Maternità)
- D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento di attuazione)(Titolo III)