Assegno di maternità di base

banner Assegno di Maternità di base / logo SFth

COS’È, CHI NE HA DIRITTO

È un contributo economico per la nascita di un figlio (1) che la madre non lavoratrice può richiedere al proprio Comune di residenza.
La madre lavoratrice può richiederlo solo se non beneficia dell’indennità di maternità erogata dal proprio ente previdenziale, anche tramite il datore di lavoro (cfr. artt. 22, 66 e 70 del d.lgs. 151/2001), oppure quando l’importo del trattamento economico previdenziale per la maternità è inferiore all’assegno (in questo caso spetta solo la cd. quota differenziale).

L’assegno può essere richiesto alle seguenti condizioni:

  1. madre cittadina italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, oppure – se cittadina straniera – in possesso (2) di carta di soggiorno o di permesso unico di lavoro (3) o per motivi di ricerca con validità superiore a 6 mesi, di permesso per asilo o per protezione sussidiaria;
  2. ISEE inferiore a euro 20.221,13 *

* [cfr. Comunicato DPF-PCM in G.U. n. 31 S.G. del 07.02.2024 per la rivalutazione ai sensi dell’art. 13, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159].

(1) L’assegno è concesso anche per i casi di adozione e affidamento preadottivo.
(2) Oppure in attesa di rilascio del documento di soggiorno, nei casi previsti dalla Circolare INPS n. 35 del 9 marzo 2010.
(3) Ai sensi della direttiva 2011/98/CE.

QUANDO, COME E DOVE RICHIEDERLO

La madre deve presentare la domanda necessariamente entro 6 mesi dalla nascita del figlio allo Sportello Famiglia in Municipio (0445 804733 per appuntamento in Ufficio, oppure sportellofamiglia@comune.thiene.vi.it), dopo aver reso una dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE secondo le modalità del DPCM n. 159/2013, e producendo gli estremi (codice IBAN) di un conto corrente (o di un libretto postale) per l’accredito.
La domanda può essere presentata da terzi solo in casi particolari (minore età o decesso della madre, affidamento esclusivo al padre, affidamento preadottivo,…).

LE INFORMAZIONI

requisiti, soglia ISEE, termini, importo dell'assegno

 
LA DOMANDA (modulo)

compila e consegna in Ufficio, oppure spedisci a
sportellofamiglia@comune.thiene.vi.it

 

QUANTO VALE

Per le nascite del 2024 l’importo intero dell’assegno è di euro 2.020,85 (euro 404,17 * 5 mensilità)(4). La madre lavoratrice, se beneficia di un’indennità di maternità complessivamente inferiore a questo importo, può presentare la richiesta per la cd. ‘quota differenziale’.

L’assegno viene erogato in misura ridotta quando l’ISEE del nucleo familiare è prossimo alla soglia.

(4) Cfr. comunicato DPF-PCM in G.U. n. 31 S.G. del  07.02.2024.

CONTROLLI

Quanto dichiarato nell’istanza può essere oggetto di controlli e sanzioni nelle modalità previste dalle leggi vigenti.

EROGAZIONE

Il Comune di Thiene, compiuta l’istruttoria sulla verifica dei requisiti, trasmette i dati della richiesta all’INPS e comunica la concessione dell’assegno alla richiedente. L’INPS eroga l’importo in un unica soluzione, entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento, disponendo l’accredito sul conto corrente o libretto postale indicato dalla richiedente attraverso il codice IBAN.

RIF. NORMATIVI

  • Articoli 74 e ss. del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico Maternità)
  • D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento di attuazione)(Titolo III)
  • Comunicato DPF-PCM in G.U. n. 31 S.G. del 07.02.2024
  • Circolare INPS n. 40 del 29 febbraio 2024
  • La Corte Costituzionale con sentenza 11 gennaio – 4 marzo 2022, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 9/03/2022, n. 10), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002”.